Statuto
Articolo 1
E’ costituita una Associazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell’art. 10 del D.LGS 460/97 sue modifiche ed integrazioni, denominata
“Il giardino di Luca e Viola – ONLUS”
La denominazione della Associazione, che prevede in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “onlus”, potrà essere tradotta nelle lingue e rappresentata con i caratteri dei Paesi nei quali o con i quali o con controparte dei quali l’Associazione possa o intenda operare.
SEDE E DURATA
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Orsenigo e ha durata illimitata.
Per deliberazione dell’organo di Amministrazione della Associazione potranno essere istituite o soppresse, anche all’estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, e sedi fisse, purchè limitate ad attività non lucrative di utilità sociale. Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e sedi fisse d’affari site in Paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.
SCOPO
Articolo 3
a) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità Sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura.
b) L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente ed esclusivamente connesse.
c) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 4
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel seguente campo:
– Beneficenza diretta a sostegno di bambini affetti da patologie rare e/o gravi appartenenti a famiglie indigenti.
– Beneficenza indiretta, attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni provenienti da raccolte pubbliche di fondi, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 lettera a) D.Lgs 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
L’associazione non può svolgere attività diversa da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse
PATRIMONIO
Articolo 5
Il patrimonio della associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti Pubblici e privati, da organismi Internazionali, dallo Stato o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
– dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione:
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio,
– dei contributi, liberalità effettuate da terzi persone fisiche, enti e società;
– da raccolte fondi occasionali.
Il Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno stabilisce la quota associativa minima annuale di versamento da effettuarsi o all’atto dell’adesione all’Associazione, da parte di chi intende aderirvi o quale quota di rinnovo.
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.
E’ comunque facoltà degli aderenti rispetto alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto;
i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, dall’Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né atto tra vivi.
SOCI
Articolo 6
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e siano di accertata buona condotta morale e civile.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori
b) Soci ordinari
c) Soci benemeriti-sostenitori.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiorenne il diritto di voto all’Assemblea.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza in base alle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo come indicato all’art. 5.
Sono soci benemeriti-sostenitori coloro i quali effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o che il Consiglio Direttivo ritiene tali in seguito alla particolare rilevanza del loro apporto di contributo di volontariato.
La divisione dei soci nelle categorie suddette non implica nessuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente in particolare ha diritto di partecipare effettivamente alla vita ed attività della Associazione.
Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno di approvarne ed osservane Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo darà comunicazione per iscritto di accettazione della domanda entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del soci per gravi motivi ai sensi dell’articolo 24 del Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo poi può deliberare l’esclusione del socio che non abbia regolarmente versato la quota di partecipazione annuale così come stabilita dal Consiglio stesso a norma dell’articolo 5 dello Statuto.
ORGANI
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Comitato Esecutivo;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Revisori dei Conti
ASSEMBLEA
Articolo 8
L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
a) Essa si riunisce in via ordinaria, anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purchè in Italia, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l’organo di direzione o il presidente lo ritenga necessario.
b) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo di lettera, espresso, raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) inviata a tutti i soci e se nominati, ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti ed indicare altresì il luogo la data e l’ora di convocazione seconda convocazione.
L’Assemblea si reputerà altresì validamente convocata qualora ad essa, anche in mancanza di formale convocazione, ed ovunque tenuta, partecipino tutti i soci, i membri di direzione e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
c) La convocazione può avvenire se né è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al punto b) del presente articolo, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
d) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio
e) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione.
f) Nessun socio può essere portatore di deleghe.
g) Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto disposto dal successivi articoli 15 e 16.
h) L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
– approvare il programma di attività proposto dall’organo di amministrazione;
– approvare il rendiconto preventivo;
– approvare il rendiconto consuntivo;
– approvare i Regolamenti;
– stabilire l’ammontare delle quote associative qual’ora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta eleggerà a maggioranza assoluta Presidente e Vice Presidente.
I Consiglieri devono essere membri dell’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per giustificate ragioni dell’Ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti mansioni:
– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in relazione agli indirizzi ricevuti dall’Assemblea;
– la nomina del Segretario e del Tesoriere, che potranno anche non essere Consiglieri;
– l’ammissione nell’Associazione dei nuovi soci;
– stabilire l’ammontare delle quote associative;
– la predisposizione annuale del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del presidente anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di otto eletti dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche il numero, le sue funzioni salvo quelle di redigere i bilanci il programma annuale e l´ingresso di nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori se nominato.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l’indicazione del luogo del giorno e dell’ora a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e ai revisori dei Conti, se nominati, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e fra essi necessariamente compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e d il Vice Presidente che rimangono in carica per un triennio.
IL PRESIDENTE
Articolo 10
Al presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può attribuire la rappresentanza dell’Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo ed all’assemblea, corredandoli con opportune relazioni.
IL VICE PRESIDENTE
Articolo 11
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
IL SEGRETARIO
Articolo 12
Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci.
IL TESORIERE
Articolo 13
Il tesoriere cura la gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli e provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 14
La gestione dell’Associazione è controllata dal collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo); durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
L’incarico dei Revisione dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
I revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti partecipano di diritto alle assemblee e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri dando pareri sui rendiconti.
RENDICONTO
Articolo 15
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
MODIFICHE ALLO STATUTO
Articolo 16
Le deliberazioni di modifica dell´atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell´associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
NORMA DI RINVIO
Articolo 17
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.